REGOLAMENTO
Art. 1 – Ammissione ed esame di idoneità
Per essere ammesso all’Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEC e superare una prova di idoneità.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto dell’ANPEC, del Regolamento e del Codice Deontologico;
b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali che giustifichino la domanda stessa;
c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;
d) La prova del versamento della quota associativa;
e) La dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione.
Sulla base dei requisiti e dei titoli presentati, il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda; per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie.
Esame di idoneità:
L’idoneità per l’ammissione all’ANPEC è acquisita dopo il Percorso Formativo tenuto presso la Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica dell’ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca sulla base dei principi della Pedagogia Clinica di Guido Pesci tutelata da marchio figurativo registrato, e a seguito del superamento di un esame di idoneità predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale d’intesa con l’Ente Formatore.
Art. 2 – Soci
In riferimento all’art. 6 dello Statuto si specifica che:
a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione sottoscrivendo l’Atto notarile;
b) Soci ordinari: si rimanda all’art. 6 lettera b) dello Statuto;
c) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell’Elenco degli iscritti.
Art. 3 – Cariche sociali
Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale fatta eccezione per quella di Direttore di Sezione periferica.
Art. 4 – Ente di formazione riconosciuto
L’ANPEC riconosce l’ISFAR-Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca di Firenze come unico Ente per la Formazione, l’Aggiornamento e la Ricerca nell’ambito della Pedagogia Clinica.
Art. 5– Uso di marchi e brevetti di metodi a scopo professionale
I Soci iscritti all’ANPEC sono autorizzati, in virtù di accordi specifici con i proprietari e/o i titolari dei diritti di utilizzo, ad impiegare, limitatamente a scopi professionali e pubblicitari della loro attività, i marchi e i brevetti di metodi e tecniche apprese durante la formazione in Pedagogia Clinica riconosciuta dall’Associazione stessa. Tale autorizzazione s’intende vincolata alla permanenza dell’iscritto nell’Elenco dei pedagogisti clinici tenuto dall’ANPEC e dal mantenimento dei requisiti a ciò necessari. In caso di decadenza dell’iscrizione o eventuale perdita dei requisiti il Socio, per gli scopi sopra indicati, sarà obbligato a cessare immediatamente l’utilizzo dei marchi e dei brevetti di metodi e tecniche apprese durante la Formazione in Pedagogia Clinica riconosciuti dall’Associazione.
Art. 6- Aggiornamento Professionale Legge 4/2013
Il Pedagogista Clinico® deve ottenere, nell’arco di tre anni dall’iscrizione all’Elenco degli iscritti e in ciascun triennio successivo, un numero di “Crediti di aggiornamento” pari a 40. I crediti di aggiornamento sono stabiliti per ogni singolo evento dal Consiglio Direttivo Nazionale. Saranno riconosciuti ai fini dell’Aggiornamento Professionale e della formazione permanente: 1) la partecipazione a Convegni/Congressi Scientifici organizzati dall’ANPEC in forma diretta o indiretta. 2) la partecipazione a corsi seminari, workshop, stage organizzati da enti formativi riconosciuti dall’ANPEC.
Art. 7– Morosità
Il Tesoriere in riferimento allo Statuto, art. 10 rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio, per mezzo mail il versamento da effettuare. Nel caso persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso firmato dal Tesoriere, il socio verrà considerato moroso e potrà regolarizzare le quote richieste con una maggiorazione del 10% sull’importo dovuto.
Nell’ipotesi di morosità ex Art.10 dello Statuto, la perdita della qualità di socio e della certificazione professionale (e, dunque, l’esclusione dall’Associazione) devono essere deliberate dall’Assemblea.
Art. 8 – Dimissione
La richiesta di dimissione deve pervenire alla Segreteria ANPEC a mezzo mail. A seguito della richiesta viene inviata una mail in cui si ricorda al socio dimissionario l’impegno già assunto: le dimissioni impediscono l’utilizzo del marchio dell’Associazione, il titolo di Pedagogista Clinico® anch’esso coperto da marchio, l’utilizzo dei nomi e dei metodi tutelati da marchio, la pubblicizzazione a mezzo social e carta intestata, e di tutto ciò che identifica la persona con la professione riconosciuta e tutelata dall’ANPEC, che diverrebbe ingannevole e obbligatoriamente, al fine della tutela degli iscritti e del Consumatore, perseguibile.
Art. 9 – Reiscrizione
Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale. Se la richiesta di reiscrizione viene formulata entro i tre anni dalle dimissioni il socio deve provvedere al pagamento delle quote annuali arretrate e all’aggiornamento dei crediti del triennio mancato. Se la richiesta di reiscrizione viene formulata dopo i tre anni dalle dimissioni il socio deve effettuare un percorso formativo presso l’Ente formatore per reintegrare le conoscenze e le esperienze non maturate durante gli anni delle dimissioni.
Art. 10 – Sospensione
La sospensione può essere richiesta solo a causa di un reale e dichiarato impedimento temporaneo, e deve pervenire alla Segreteria ANPEC a mezzo mail. La sospensione non può essere superiore a tre anni, congelamento oltre il quale il socio, per rientrare nell’Elenco degli iscritti, deve rimettere domanda al Consiglio Direttivo e chiedere il reintegro. Il socio che fa richiesta di sospensione non apparirà nell’Elenco pubblicato in Internet previsto dalla L. 4/2013 e perciò impedito a svolgere la professione di Pedagogista Clinico® con l’utilizzo dei nomi e dei metodi tutelati da marchio; impedita la pubblicizzazione a mezzo social e carta intestata, e di tutto ciò che identifica la persona con la professione riconosciuta e tutelata dall’ANPEC, che diverrebbe ingannevole e, obbligatoriamente, al fine della tutela degli iscritti e del Consumatore, perseguibile.
Art.11- Accordo ANPEC SINPE
I soci ANPEC con la qualifica Pedagogisti o Educatori sono contemporaneamente iscritti alla Società Nazionale Pedagogisti Educatori SINPE con l’esenzione della quota sociale.