ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI
(ANPEC)
Costituita il 28 marzo 1997. Registrata a Firenze il 16 aprile 1997 al n. 2423
Registrata in data 2 maggio 1997 nella Banca dati del CNEL
Membro della Consulta del CNEL dal 2 maggio 2000
S T A T U T O
Art. 1 – Costituzione
È costituita con Atto Pubblico l’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (ANPEC). Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche o partitiche, religiose ed altre.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Italia, Firenze, Viale Europa n. 155
Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro e con propria autonomia patrimoniale, di:
- Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela e alla certificazione sia in ambito nazionale che internazionale di quanti sono formati con corsi post-laurea e si occupano di Pedagogia Clinica, scienza autonoma sostanziata da basi epistemologiche trasversali, fondata sui principi ispiratori formalizzati nelle opere del prof. Guido Pesci a partire dal 1974 e che trova nelle tecniche, metodologie e strumentari propri la specificità della professione.
- Costituire l’Elenco degli Iscritti;
- Qualificare la professionalità degli iscritti ai quali devono essere richieste abilità nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità, e idoneità nell’aiuto educativo; gli iscritti devono possedere abilità nell’utilizzo del gran numero di metodi e tecnologie protetti da marchio registrato e da brevetto che rendono unica ed esclusiva la professionalità conseguita nella specifica formazione post-lauream, adatta ad un multiforme contributo scientifico capace di soddisfare esigenze attuali ed emergenti.
- Garantire il livello professionale e formativo dei Soci;
- Offrire ai Soci la specifica ed esclusiva formazione e un periodico aggiornamento;
- Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza professionale;
- Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulla Pedagogia in Aiuto alla Persona (Clinica), attraverso l’attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
- Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edicazione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari nonché l’edicazione di contenuti tecnico-scientifici, tecnico-metodologici e tecnologici con qualsiasi mezzo effettuata;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l’espletamento di eventuali tirocini, per la gestione di corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione in Pedagogia Clinica (anche in modalità e-learning);
- Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento culturale e professionale, di formazione e di specializzazione per università, scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- Finanziare eventuali borse di studio per la partecipazione a corsi e master riconosciuti dall’ANPEC.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità, l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europei ed extraeuropei.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 – Patrimonio
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- Dalle quote annualmente versate dai Soci entro il 31 gennaio, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- Dai contributi pubblici e privati;
- Da proventi di iniziative dell’Associazione;
- Da donazioni e da disposizioni testamentarie;
- Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
- Da materiali mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l’esercizio successivo e destinato ai fini dell’ Associazione. Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dall’art. 14 del presente Statuto. L’esercizio finanziario dell’ANPEC coincide con l’anno solare. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 – Soci
Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione coloro che abbiano conseguito, presso Università italiane o straniere, un diploma di laurea, e che abbiano assunto una specifica formazione post-laurea in Pedagogia Clinica e superato l’esame di idoneità previsto e attuato da una Commissione istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANPEC. La tipologia contenutistica della formazione post-laurea è stabilita dall’art. 7 dello Statuto.
I Soci dell’Associazione sono distinti in due categorie:
- Soci di diritto: i Soci fondatori;
- Soci ordinari: coloro i quali, presentata la domanda di ammissione e superato l’esame, sono stati ritenuti idonei.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell’articolo 2532 2° comma Codice Civile nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. I soci ordinari sono tenuti, a garanzia dell’utente, alla stipula di un’assicurazione professionale per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività.
Art. 7 – Formazione e Professione
Il Pedagogista Clinico® è il professionista che esercita l’attività intellettuale nel rispetto dei principi della Pedagogia Clinica con competenze nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità e idoneità nell’aiuto educativo. Il Pedagogista Clinico® ha competenze e abilità nell’utilizzo di metodi, tecniche e strumentari specifici, tutelati da copyright, marchi e brevetti, che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e professionale, e lo rendono esclusivo, inconfondibile rispetto ad altri professionisti. Differenziandosi da un modello sanitario e da altri professionisti che operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, il Pedagogista Clinico® non si concentra sui disturbi e le incapacità, non corregge né cura, non ammaestra, non riabilita né rieduca, ma considera l’individuo nella sua interezza ed ha come obiettivo quello di attivare e valorizzare, attraverso una valida relazione e l’utilizzo dei suoi esclusivi metodi e strumentari, potenzialità, abilità, disponibilità e risorse. Le sue competenze riguardano:
- La verifica delle Potenzialità, Abilità, Disponibilità (PAD)
- I metodi e le strategie d’intervento Pedagogico Clinico
- Le procedure tecnico-professionali
La formazione e le competenze vengono acquisite solo ed esclusivamente attraverso i corsi riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANPEC.
Agli iscritti è richiesto un aggiornamento permanente delle proprie conoscenze e abilità professionali: i contenuti e le modalità vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANPEC.
Art. 8 – Elenco degli iscritti
L’idoneità di ammissione del socio all’ANPEC dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’Elenco degli iscritti, pubblicabile anche sul sito web ufficiale dell’Associazione.
Art. 9 – Obblighi
Ogni socio dell’ANPEC si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio e della certificazione professionale
Il Socio perde tale qualità e la certificazione professionale per:
- Dimissioni;
- Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;
- Morosità nel pagamento della quota annuale
- Mancato aggiornamento professionale (secondo le norme del Regolamento e/o del Codice Deontologico)
Art. 11 – Sezioni periferiche
I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni periferiche purché non in contrasto con lo Statuto e il Regolamento dell’ANPEC.
- Sezioni regionali: L’assemblea degli iscritti di ciascuna regione elegge ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito della propria competenza e dà esecuzione ai propri deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
Ai Direttori Regionali che non convocano gli iscritti della loro regione almeno due volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 13 – Assemblee
I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è l’organo deliberante dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all’anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera o posta elettronica in cui sia specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all’Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all’Associazione.
All’Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
- L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione;
- L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;
- Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);
- Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, salvo quanto previsto dagli art. 19 e 20, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.
L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l’ora dell’Assemblea, nonché sull’ordine del giorno previsto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.
Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
Il Presidente dell’Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell’Associazione per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’Assemblea.
Art. 14 – Consiglio Direttivo Nazionale
L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Consigliere/i.
Queste cariche, come tutte le cariche dell’ANPEC, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari.
Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il/i Consigliere/i.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
Il Presidente (vedi art. 15 del presente Statuto).
Il Vice-presidente cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente dell’ANPEC; conserva l’archivio sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente dell’ANPEC negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all’ANPEC o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione dell’Associazione e, in particolare:
- Stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative;
- Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art.1 del Regolamento;
- Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
- Stabilisce il Regolamento dell’Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
- Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
- Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
- Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell’ANPEC, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall’art. 3 dello Statuto;
- Nomina una Commissione per l’esame d’idoneità composta, oltre che da rappresentanti dell’Ente formatore, da uno o più rappresentanti scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;
- Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
- Vigila sull’amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione.
Art. 15 – II Presidente
II Presidente rappresenta l’Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche dell’ANPEC; ha cura delle iniziative editoriali.
Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 16 – Collegio dei Probiviri
La vigilanza dell’ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall’Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all’Associazione è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.
Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti all’ANPEC come disposto dal Codice Deontologico.
Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente dell’Associazione nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione all’Associazione è più remota.
Art. 17 – Regolamento
Per l’ordinamento e il funzionamento dell’ Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto dell’ANPEC è integrato da apposito Regolamento interno.
Art. 18 – Codice Deontologico
L’etica professionale degli iscritti all’Associazione e le norme a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico.
Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – Modifiche di Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.
Art. 21 – Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.
C O D I C E D E O N T O L O G I C O
II Codice Deontologico, previsto dall’art. 18 dello Statuto dell’ANPEC, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui gli iscritti devono attenersi nell’esercizio della propria attività professionale.
Norme deontologiche:
Principi generali
1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’ANPEC.
2) L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio dell’attività professionale, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.
Funzioni e competenze
1) II Socio ANPEC è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale con un aggiornamento permanente.
2) II Socio ANPEC deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.
3) Il Socio ANPEC s’impegna ad usare marchi e brevetti di metodi e tecniche apprese durante la formazione in pedagogia clinica riconosciuti dall’Associazione solo e limitatamente a) a scopi professionali e pubblicitari della sua attività e b) alla permanenza della sua iscrizione nell’elenco dei pedagogisti clinici tenuto dall’ANPEC e dal mantenimento dei requisiti a ciò necessari.
Rapporti con gli utenti
1) II Socio ANPEC, nel rapporto con gli utenti, non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.
2) II Socio ANPEC deve avere acquisito abilità nella conduzione delle verifiche pedagogico cliniche e nel rispondere con interessamento alle richieste che gli vengono formulate.
3) II Socio ANPEC deve poter dimostrare abilità e competenza professionale nella progettualità e nella definizione del contratto pedagogico in aiuto alla persona.
4) II Socio ANPEC deve informare l’utente sull’ipotesi progettuale e sui relativi criteri di intervento pedagogico-clinico.
5) II Socio ANPEC si impegna ad astenersi da procedimenti che ledono l’integrità psico-fisica e la libertà o dignità morale della persona umana.
6) II Socio ANPEC si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
7) II Socio ANPEC può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell’utente né la sua riconducibilità.
Rapporto con colleghi ed altri professionisti
1) II Socio ANPEC promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.
2) II Socio ANPEC può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.
3) II Socio ANPEC è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
4) al Socio ANPEC è vietato ogni intervento di esclusiva competenza sanitaria.
Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:
Funzioni disciplinari
L’ANPEC vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.
II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all’ANPEC che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell’esercizio della attività professionale o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della categoria o in presenza di esplicite disposizioni di legge.
Procedimento disciplinare
Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria. L’istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni.
A seguito dei dati scaturiti dall’istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato a mezzo lettera raccomandata R/R in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l’interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni.
Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all’interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.
Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:
- a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo all’interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L’Avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
- b) Censura, consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso e deve essere notificata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- c) Sospensione dell’esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l’emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l’interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione può essere comminata anche in caso di mancato aggiornamento professionale. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- d) Radiazione dall’Elenco degli iscritti e conseguente espulsione dall’Associazione, che possono essere pronunciate quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale. La radiazione e l’espulsione possono essere comminate anche in caso di mancato aggiornamento professionale, se persiste il mancato aggiornamento professionale già sanzionato. La radiazione e l’espulsione vengono notificate all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.